Le regole della costituzione in mora del cliente e la procedura per riottenere la riattivazione del servizio.
La bolletta: un servizio che spesso si trasforma in malessere…
LE CAUSE DEL MANCATO PAGAMENTO
Una bolletta che non viene pagata, non è un’eccezionalità: quando ci viene recapitata, questa ha almeno 20 giorni di scadenza dalla data di emissione, quindi la mettiamo da parte sapendo che ci sarà tempo per pagare; invece spesso ce ne dimentichiamo!
In base alla situazione economica del momento può anche essere insostenibile, per cui si tende a rimandare, in attesa di avere il denaro disponibile.
Possiamo anche non ritrovarcela nella nostra cassetta della posta, a causa di un disservizio, divenendo in questo caso “colpevoli innocenti” del mancato pagamento.
Infine una cifra inaspettata (nel caso di conguagli elevati), può venire contestata, ritardando e rimandando il pagamento finché non ne capiremo il motivo.
DALLA MESSA IN MORA ALLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
A questo punto, previsto dalle norme, non aver pagato il servizio, comporta la messa in mora, ovvero una lettera scritta che intima al consumatore di adempiere entro una tale data al pagamento, con l’aggiunta della cosiddetta “mora” relativa ai giorni successivi alla data di scadenza fino a quel momento; e se non avvenisse questo pagamento, si avvierà la procedura di sospensione del servizio.
In genere sono concessi ulteriori 20 giorni, o se si tratta di cliente moroso di soli 10.
Trascorso tale termine, senza che sia avvenuto il pagamento, dopo tre giorni lavorativi, il venditore chiederà al distributore, la sospensione della fornitura.
QUANDO NON PUO’ ESSERE SOSPESA LA FORNITURA
Però se il venditore del servizio, non dovesse attenersi a queste procedure ben definite, in quel caso il consumatore che si vede sospendere la fornitura senza la previa costituzione di messa in mora tramite raccomandata, dovrà ricevere un indennizzo con accredito in bolletta.
Il servizio però non può essere sospeso per morosità in questi casi:
– Mancato avviso tramite raccomandata da parte del venditore;
– Il pagamento è stato effettuato entro i tempi, ma i documenti che lo attestano per cause non imputabili al cliente, non sono pervenuti al venditore;
– Se l’importo da pagare è uguale o inferiore al deposito cauzionale;
– Se la sospensione della fornitura avviene in giorni festivi o prefestivi;
– Nel caso di importo anomale se c’è un reclamo scritto che il cliente ha presentato al venditore.
OTTENERE LA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Per riattivare il servizio, basta inviare al venditore la richiesta con allegata la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento.
A questo punto il venditore invierà al distributore la richiesta di riattivare la fornitura, che avverrà entro un giorno feriale dal ricevimento della richiesta.
Se non dovesse avvenire in tale modalità il cliente avrà diritto ad un indennizzo pari a 35 euro, se riattivato entro due giorni, 70 euro entro tre giorni, oltre questi termini invece 105 euro. In caso di morosità imputabile al cliente, i costi di sospensione e riattivazione saranno a suo carico.