Come contestare una multa ingiusta

Come contestare una multa ingiusta

Online esistono diverse guide più o meno precise – che consentono di capire se un verbale per violazione del codice della strada presenta o meno dei motivi sui quali fondare una contestazione.

Tuttavia molto spesso non sono chiare le procedure attraverso le quali è possibile presentare materialmente il ricorso contro la multa ritenuta ingiusta.

In questo articolo andremo ad analizzare le due principali modalità per presentare ricorso contro una multa: il ricorso al Prefetto ed il ricorso al Giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto contro la multa

Il ricorso al Prefetto è il metodo più semplice per contestare una multa fatta con autovelox, tutor e non solo poiché è gratuito e non richiede il rispetto di particolari formalità, infatti il ricorso può essere presentato in carta semplice ed inviato direttamente mediante raccomandata.

Tale ricorso può essere presentato nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione, se l’infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore.

Come anticipato, il ricorso al Prefetto non richiede il rispetto di particolari formalità tuttavia sono richiesti alcuni elementi essenziali per la sua validità:

  • L’intestazione che deve riportare la dicitura: “Ricorso al Prefetto contro verbale per violazione al Codice della strada”
  • Dati identificativi del ricorrente (nome, cognome, residenza e codice fiscale)
  • Dati identificativi del veicolo (modello e targa, ecc.)
  • Estremi del verbale e informazioni per l’identificazione dello stesso (numero del verbale, data di notifica, data dell’infrazione, ecc.)
  • Data e firma del ricorrente
  • L’indicazione delle motivazioni per cui si intende procedere alla contestazione del verbale

Il ricorso al Prefetto presenta, inoltre, un ulteriore vantaggio. Infatti in caso di mancata risposta entro i termini individuati dal legislatore il ricorso si intende automaticamente accolto.

Tuttavia va segnalato che in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto l’importo della sanzione viene automaticamente raddoppiato, pertanto in caso di verbali con sanzioni elevate il ricorso al Prefetto potrebbe essere rischioso.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa

Rappresenta il secondo mezzo per la contestazione dei verbali per violazione al codice della strada e può essere presentato in alternativa al ricorso al Prefetto, oppure può essere utilizzato per contesta l’ordinanza d’ingiunzione con la quale il Prefetto rigetta il ricorso a lui proposto.

Quanto ai termini il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione in caso di contestazione immediata.

A differenza del ricorso al Prefetto, l’opposizione presso il Giudice di Pace è un procedimento giurisdizionale e pertanto richiede il rispetto di alcune formalità tipiche di tale procedimento.

Tuttavia nonostante ciò il cittadino è ammesso alla difesa personale per cause il cui importo è inferiore ai 1100 euro, mentre qualora il verbale preveda una sanzione maggiore di tale importo è necessaria l’assistenza di una avvocato.

L’altra grande differenza rispetto al ricorso al Prefetto sta nel fatto che il ricorso al Giudice di Pace richiede il pagamento del contributo unificato (dell’importo di 43 euro per cause il cui valore non supera i 1100 euro) e la necessaria presenza del ricorrente alla prima udienza di discussione del ricorso, quindi potrebbe essere necessario sopportare spese ulteriori se l’ufficio del Giudice di Pace competente è a distanza dal proprio luogo di residenza.

Il ricorso, completo delle copie e della nota d’iscrizione a ruolo, può essere depositato direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio, oppure può essere inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al ricorso dovrà essere allegato l’originale del verbale, anche se alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia. In questi casi per non commettere errori è sempre meglio ricercare informazioni online, oppure contattare la cancelleria del Giudice di Pace competente.