Novità in fatto di gestione della sicurezza antincendio per le imprese, le industrie e in generale per i luoghi di lavoro. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021. Il decreto definisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
L’obiettivo è quello di riformare la disciplina governata dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, cioè la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro. La misura entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, cioè esattamente un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In quella stessa data avverrà l’abrogazione contestuale del “vecchio” decreto del 1998.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi riguarda.
Normativa antincendio, quali sono i luoghi di lavoro che devono adeguarsi
Le disposizioni si riferiscono a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, siano essi all’interno o all’esterno di un’azienda o di un’unità produttiva (o relative pertinenze). Fanno eccezione solo i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e i altri terreni delle imprese agricole o forestali.
In più, la normativa antincendio disciplina anche le attività che si svolgono nei cantieri, siano essi temporanei o mobili.
Quali misure prevede la normativa antincendio?
La normativa prevede che il datore di lavoro adotti specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio, in esercizio ed in emergenza, a seconda dei fattori di rischio presenti presso la propria attività. In particolare, il piano di emergenza è richiesto nei luoghi in cui sono presenti più di 10 lavoratori, oppure nei luoghi aperti al pubblico in cui potrebbero esserci contemporaneamente 50 persone. Oppure in quelle attività soggette da controllo dei vigili del fuoco (il decreto specifica l’elenco preciso, si tratta in generale delle attività in cui il rischio è più alto, ad esempio le aziende chimiche, i depositi di gas infiammabili, i grandi oleodotti, gli impianti di distribuzione carburante, ecc.
Il datore di lavoro ha anche il compito di formare nel modo adeguato i propri lavoratori, a seconda dei rischi specifici presenti in azienda.
Il ruolo degli addetti antincendio
Sempre in funzione del livello di rischio dell’attività, bisogna individuare in azienda degli addetti antincendio, cioè lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Quali sono i compiti degli addetti antincendio? Sostanzialmente, hanno il compito di attuare il piano di emergenza e di evacuazione dell’azienda. Oltre che di eseguire gli interventi di primo soccorso e organizzare, se necessario, i rapporti con i servizi esterni o di emergenza.
I lavoratori incaricati di svolgere la funzione di addetti antincendio devono frequentare un apposito corso di formazione e conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Sono previsti anche corsi di aggiornamento ogni 5 anni.
La normativa non precisa il numero degli addetti da formare ma prevede che venga sempre garantita la presenza di almeno un addetto, tenendo quindi conto anche di malattie, ferie, turni. La responsabilità della scelta delle persone e di quantificare il numero di addetti da formare è del datore di lavoro.
Le dotazioni da prevedere in azienda
Se la formazione aziendale rimane la prima forma di prevenzione di incendi sul luogo di lavoro, altrettanto importanti sono gli strumenti e i sistemi antincendio di cui un’impresa può dotarsi per tutelare maggiormente ambienti e lavoratori.
Ci riferiamo, ad esempio, ad impianti antincendio elettronici in grado di allarmare le persone, in modo da favorirne l’evacuazione e consentire ai soccorsi di intervenire rapidamente. Ne esistono di diversi tipi – da valutare a seconda delle dimensioni dell’azienda, della sua struttura e delle sue caratteristiche. Alcuni sono anche in grado di cominciare a spegnere le fiamme irrogando acqua.
Sicuramente le aziende dovrebbero prevedere l’installazione di impianti di rilevazione incendi, come ad esempio i sistemi rilevamento fumi. Non basta installarli (dimensionandoli sulla base dei propri ambienti produttivi), bisogna anche prevedere a cadenza regolare alla manutenzione dei dispositivi.
Un plus sono poi le porte tagliafuoco, ovvero le apposite porte strutturate con materiali resistenti al calore delle fiamme. Come funzionano? Chiudendosi, imprigionano le fiamme all’interno di uno spazio delimitato e, senza prendere fuoco, lasciano che le fiamme si spengano per mancanza di ossigeno, impedendo la propagazione dell’incendio. Di solito le porte tagliafuoco sono presenti nella maggior parte degli edifici pubblici (ad esempio, nelle scuole pubbliche o negli uffici amministrativi), ma andrebbero considerate essenziali anche nelle aziende private, per proteggere i lavoratori oppure per tutelare merce, magazzini e materiali, impedendo l’avanzata delle fiamme nel caso in cui scoppi un incendio.
Anche le porte tagliafuoco, così come gli impianti di rilevazione incendi e i sistemi di rilevamento fumi, devono essere installate da sole aziende certificate, e poi controllate e manutenute in modo regolare.