Scheda di approfondimento
I contratti precari sono lo strumento attraverso cui scaricare il rischio dall'impresa ai lavoratori. Il rischio della discontinuità e il rischio economico. E sono anche la scusa per pagare meno il lavoro e i contributi.
Per questo serve affermare l'ovvio. Chi fa un lavoro stabile deve avere un contratto stabile. Chi fa un lavoro subordinato deve avere un contratto subordinato. I contratti discontinui devono costare di più.
E' quindi necessario riconoscere per tutti le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, quali fonti primarie nella regolamentazione del lavoro.
Per fare questo non serve molta ideologia: bisogna individuare alcune soluzioni efficaci e concrete che sappiano contrastare gli abusi ed estendere i diritti, anche tendendo conto delle diverse situazioni di lavoro.
Contratti temporanei.
E' necessario riaffermare l'eccezionalità nell'utilizzo dei contratti temporanei in relazione alle causali, alla durata massima di 36 mesi e ai contingenti massimi aziendali.
In sostanza la temporaneità dei contratti deve essere collegata a reali esigenze produttive, dovute a picchi di produzione o sostituzioni.
Va anche cancellata la norma introdotta dal Ministro Sacconi secondo cui il limite dei 36 mesi può essere derogato attraverso contratti aziendali.
Devono essere eliminate le forme di lavoro dipendente più precarizzanti quali il lavoro a chiamata, il lavoro accessorio (voucher o buoni lavoro), lo staff leasing.
Nel 2009 sono quasi raddoppiate le posizioni di lavoro a chiamata, sono arrivate a quota 111.000 e sono state attivate in particolare negli alberghi e ristoranti. Uno strumento di precarietà estrema che va abolito.
Anche il lavoro accessorio (voucher) che era nato per contrastare il lavoro nero nelle attività domestiche è diventato uno strumento per sostituire lavoro dipendente, in particolare nell'agricoltura e nel turismo. E' inoltre gravissimo l'ultimo atto dell'ex Ministro Sacconi che prevede la possibilità di usare il lavoro accessorio nei settori del commercio.
Bisogna mettere fine alla vergogna dell'associazione in partecipazione: l'apporto corrisposto per associarsi alla partecipazione degli utili di impresa non deve in alcun caso essere costituito da una prestazione di lavoro.
Vanno impediti gli abusi in nome di un finto lavoro autonomo: collaborazioni occasionali, a progetto, finte partite iva.
Nella realtà, è facile eludere le leggi così come sono formulate attualmente, anzi, molte delle ultime riforme del lavoro sembrano andare proprio in questa direzione: una tacita agevolazione al proliferare di collaborazioni e finte partite iva per abbassare i costi del lavoro. Per di più, in alcuni settori del mondo del lavoro, per esempio le professioni intellettuali, il mercato non propone altro: il finto lavoratore autonomo si ritrova a fare i conti con una realtà in cui, da un lato, sa che difficilmente troverà un lavoro dipendente regolarmente inquadrato come tale, dall'altro, sente che lo Stato condanna a parole il fenomeno, ma consente nei fatti che esso proliferi sotto gli occhi di tutti, come se fosse normale.
Di fatto, i controlli sono inesistenti e l’attività di contrasto è affidata all’iniziativa del lavoratore, che può promuovere una vertenza contro i propri datori di lavoro.
Quindi bisogna affermare alcuni criteri distintivi per smascherare queste vere e proprie truffe. Deve essere inquadrato come lavoratore dipendente chi possiede l'insieme di queste caratteristiche:
- chi svolge mansioni esecutive e prive di autonomia
- chi svolge un'attività incardinata all'interno della struttura organizzativa aziendale ed è economicamente dipendente, ovvero percepisce la porzione prevalente del proprio reddito da un unico committente (almeno 2/3). Possono in questo caso essere individuati limiti di reddito (sotto i 30.000 euro) e di durata dell'incarico.
Per ridurre l'abuso inoltre bisogna rendere, per il datore di lavoro, il lavoro autonomo più costoso del lavoro subordinato, innanzitutto pagando il prestatore d'opera di più rispetto al costo di un dipendente di pari professionalità.
Diritti per i prestatori d'opera.
Negli ultimi anni è cresciuta una domanda di nuove professionalità da parte di imprese ed enti pubblici acquisita direttamente nel mercato attraverso commesse e rapporti di lavoro strutturalmente discontinui. Anche nei casi in cui c'è una volontarietà del prestatore ad operare in forma autonoma, non vi sono tutele che lo proteggano da una condizione di estrema debolezza contrattuale, anche a fronte di elevate professionalità.
Pertanto anche per chi opera in regime di autonomia devono essere previste regole e tutele fondamentali, a partire dai riferimenti retributivi previsti nei contratti nazionali, fino alle norme sulla modalità di svolgimento della prestazione (lettera di incarico scritta con modi e tempi per l’espletamento della prestazione, preavviso in caso di scioglimento del contratto etc.).
Per tutti i professionisti vanno regolati i tempi di pagamento e garantito l'accesso al credito aprendo eventualmente anche a loro il sistema dei Confidi.
Infine gli incentivi e le agevolazioni per l’innovazione e l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile devono essere gestiti dal professionista e non rimesse nelle mani delle aziende e delle imprese che le utilizzano per abbassare il costo del lavoro.
Smascherare le truffe che si celano dietro gli stage.
Stage e praticantato dovrebbero essere strumenti per formarsi ed esplorare il mondo del lavoro, ma troppo spesso vengono utilizzati come lavoro gratuito al posto di lavoro vero. Per questo sono necessarie regole per impedire l'uso improprio degli stage e sanzioni per chi non le rispetta. Inoltre gli stage in virtù della loro funzione di orientamento devono essere rivolti a chi è inserito in percorsi di studio o li ha appena completati. E' inoltre necessario individuare diritti per gli stagisti, ai quali va corrisposto un adeguato rimborso spese.
Contratto di apprendistato/contratto a finalità formativa.
Deve essere utilizzato come strumento di formazione e inserimento al lavoro, al posto della giungla dei contratti privi di diritti, formazione e prospettive, a partire dagli stage.
Se il contratto di apprendistato veniva utilizzato per insegnare un mestiere ai giovani, oggi va inquadrato in un contesto lavorativo dove occorre una formazione più ampia, che contempla anche una maggior autonomia nell'esercizio della prestazione lavorativa.
La durata deve essere commisurata al periodo di formazione e non superiore a 3 anni, la formazione deve essere reale e certificabile, e alla fine del percorso formativo deve esser prevista una quota di di conferme come condizione per procedere a nuove assunzioni.
A tal fine gli sgravi contributivi attualmente concessi all’inizio del percorso formativo vanno riconosciuti dopo l’assunzione a tempo indeterminato.
Deve infine essere cancellata la possibilità di utilizzare contratti di apprendistato a partire dall'età di 15 anni: fino a 18 anni secondo noi deve valere l'obbligo scolastico.
Servizi ispettivi.
Una riforma della legislazione sul lavoro deve essere accompagnata da un rilancio dei servizi ispettivi per contrastare l'abuso del lavoro precario e il dilagare del lavoro nero a cui i giovani sono troppo spesso sottoposti.
Pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione è il settore dove c'è il maggiore abuso di contratti precari, poiché il blocco del turn over e la riduzione dei fondi ha indotto le amministrazioni a ricorrere sempre più a queste tipologie.
E' quindi necessario un piano straordinario di reclutamento nella pubblica amministrazione per qualificare i servizi e consentire l'ingresso a coloro che da precari hanno mandato avanti la pubblica amministrazione, a coloro che hanno vinto il concorso e non sono stati ancora assunti, a coloro che finiscono gli studi e legittimamente aspirano a intraprendere le carriere pubbliche.
Una volta recuperato il decennale blocco del turn over bisogna impedire l'attivazione indiscriminata di nuovi contratti precari, prevedendo un reclutamento ordinario capace di garantire i fabbisogni.
Appalti.
E' necessario introdurre norme nelle gare di appalto volte a tutelare il lavoro, contrastare l'abuso dei contratti precari e introdurre clausole di salvaguardia per i lavori discontinui.
Per questo è necessario intervenire sul Codice degli Appalti Pubblici affinché venga sempre scorporato dai ribassi il costo del lavoro.
Occorre infine responsabilizzare ulteriormente le Stazioni Appaltanti a vigilare su rispetto di predefiniti standard di qualità del lavoro a valle della catena dei subappalti (compensi, sicurezza, diritti).
Art. 18.
L'art. 18 è una norma fondamentale dello statuto dei lavoratori poiché, attraverso il diritto al reintegro, tutela il lavoratore dai licenziamenti illegittimi e discriminatori.
E' una norma che ha una funzione deterrente e, nel proteggere il lavoratore da un potenziale ricatto, rende sostanziale la libertà individuale, sul piano sindacale, professionale, di cittadinanza.
Per questo questa norma va mantenuta ed estesa proprio perché i precari sono i primi ad esser consapevoli di cosa significa l'ingiustizia di un perenne ricatto sul proprio lavoro. Nessuno scambio su questo terreno è accettabile, perché la dignità e la libertà sul lavoro vengono prima di qualsiasi risarcimento sul piano economico e materiale.




